Art. 9.
(Potenziamento del sistema informativo della montagna).

      1. Al potenziamento del sistema informativo della montagna (SIM) realizzato ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è attribuito carattere prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico nel settore delle politiche agricole e forestali.
      2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione e l'integrazione dei servizi telematici già esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche e organizzative del SIM. Restano salve le regole tecniche concernenti la rete unitaria della pubblica amministrazione.
      3. Gli sportelli del SIM presso gli enti locali possono essere utilizzati per l'emissione delle carte di identità elettroniche e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale dei servizi demografici previa autorizzazione del Ministero dell'interno. Tali sportelli possono fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l'invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CNIPA.
      4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

 

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